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domenica 25 settembre 2011

OCCHIO ALLE OFFERTE DI LAVORO SUL WEB A VOLTE SONO ILLEGALI

La ricerca del lavoro, di creare, non ricchezza, un guadagno per la sopravivenza porta spesso a seguire sentieri dove il confine tra legale ed illegale è molto labile.
Lo sportello in questa settimana ha ricevuto una serie di segnalazioni, richieste di intervento o/e chiarimenti.
Gli utenti avevano trovato  sul web od erano stati messi in contatto tramite amici, con una società con sede negli Stati Uniti.
 Questa struttura opera per una piattaforma di giochi, ma il fine ultimo, vero, è quello di creare una catena di Sant’Antonio dove si guadagna se inserisci nel club altre persone Classico schema a Piramide, la garanzia dell’uscita in qualsiasi momento, ma senza la restituzione della somma che è servita a far guadagnare coloro che rimangono. Ma al di là di questo aspetto, può essere iscritta nell’assunzione del rischio d’impresa, corre l’obbligo da parte nostra di segnalare l’esistenza di una norma  la ex  legge 173 del 2005 dove viene fatto divieto in Italia alla creazione delle catene di Sant'Antonio e il marketing piramidale, come specificato qui. La legge é titolata "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali" ed é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005 l'articolo 5 recita:
  1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
  2. È vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo. E l'articolo 7 comma 1 specifica: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
Il danno quindi può rilevarsi maggiore rispetto alla perdita di poche centinaia di euro

venerdì 9 settembre 2011

TERAMO: PRENOTA L'INVIO DI FIORI A PARIGI ...

L'amore di una mamma per una figlia lontana, la voglia di esserle vicino in un giorno speciale,quello del suo compleanno. Un un regalo, un mazzo di fiori  a Parigi, la madre immagina già la sua sorpresa, gli occhi che si riempiono di gioia il suo sorriso. Aspetta, aspetta la sua telefonata, un suo messaggio, passano le ore, infine arriva il pomeriggio, la chiama dopo il turno di lavoro per darle gli auguri. Comprende subito che i fiori non sono arrivati, glielo dice,  ed è delusa.Da quel momento chiede di sapere dalla negoziante cosa è successo. Colleziona una serie di scuse, sono impegnata nella preparazione di un mazzo di fiori, sono con una cliente ... la sera decide di rivolgersi ad una associazione di consumatori.
Dopo un'oretta arriva la telefonata la figlia ha ricevuto i fiori ed è contenta.
Contemporaneamente la informazione all'associazione è tutto risolto.
Qual'è il prezzo del dolore, della preoccupazione, dello stress nel rapporto con la fioraia che ha evitato risposte ed ancora non l'avvisa di nulla.
Settantacinque euro il costo dei fiori ...