La ricerca del lavoro, di creare, non ricchezza, un guadagno per
la sopravivenza porta spesso a seguire sentieri dove il confine tra legale ed
illegale è molto labile.
Lo sportello in questa settimana ha ricevuto una serie di
segnalazioni, richieste di intervento o/e chiarimenti.
Gli utenti avevano trovato sul web od erano stati messi in contatto
tramite amici, con una società con sede negli Stati Uniti.
Questa struttura opera per una piattaforma di giochi, ma il fine
ultimo, vero, è quello di creare una catena di Sant’Antonio dove si guadagna se
inserisci nel club altre persone Classico schema a
Piramide, la garanzia dell’uscita in qualsiasi momento, ma senza la
restituzione della somma che è servita a far guadagnare coloro che rimangono.
Ma al di là di questo aspetto, può essere iscritta nell’assunzione del rischio
d’impresa, corre l’obbligo da parte nostra di segnalare l’esistenza di una
norma la ex legge 173 del 2005 dove viene fatto divieto
in Italia alla creazione delle catene di Sant'Antonio e il marketing piramidale,
come specificato qui. La legge é titolata
"Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore
dalle forme di vendita piramidali" ed é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005 l'articolo 5 recita:
- Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
- È vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo. E l'articolo 7 comma 1 specifica: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
Il danno quindi può
rilevarsi maggiore rispetto alla perdita di poche centinaia di euro